RENTRI acronomo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, rappresenta una delle principali innovazioni normative in materia di gestione dei rifiuti in Italia. Questo sistema è stato introdotto con la conversione in legge del Decreto 14 dicembre 2018, n. 135 successivamente aggiornato con il D.Lgs. 116/2020 e con il D.Lgs. 213/2022. Il RENTRI ha come scopo quello di digitalizzare la tracciabilità rifiuti garantendo maggiore trasparenza nel monitoraggio delle attività.

La prima finestra si aprirà il 15 dicembre 2024 e si chiuderà il 13 febbraio 2025. Nella prima finestra saranno obbligati a iscriversi i seguenti soggetti:
- impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
- trasportatori e intermediari di rifiuti,
- imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.
Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2026 (termine dell’ultima finestra prevista), saranno tenuti a iscriveri le seguenti soggetti:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi ad esenzioni dei soggetti esclusi dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023.
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
- Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti i quali rifiuti provengono da lavorazioni industriali e artigianali, attività di recupero e smaltimento, trattamenti delle acque (potabilizzazione, depurazione reflui) e abbattimento di fumi.
Quando iscriversi al RENTRI: i soggetti obbligati
La scedenza entra il quale i vari soggetti sono tenuti a iscriversi al RENTRI, dipende da fattori oggettivi in base alla tipologia e alle dimensioni dei soggetti obbligati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023. E’ fondamentale rispettare le date di scadenza delle finestre per garantire la conformità normativa ed evitare sanzioni.
Il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 ha stabilito i seguenti slot:
- 15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025: Produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti, impianti di trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari.
- 15 giugno 2025 – 14 agosto 2025: Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.
- 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026: Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
Se ci sono dubbi sull’obbligatorietà dell’iscrizione, è importante consultare la normativa vigente per verificare se la propria attività rientra tra quelle soggette a obbligo.
RENTRI: criteri per il conteggio dei dipendenti ai fini dell’iscrizione
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito le modalità di calcolo del numero di dipendenti. Il numero di dipendenti rappresenta la totalità delle persone che lavorano per conto di un’azienda o ente, in base a un contratto subordinato e retribuito. Questo dato si riferisce alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento. Nel computo occorre considerare il numero dei dipendenti a tempo pieno, il numero dei dipendenti a tempo parziale e stagionali conteggiati come frazioni di unità lavorative, secondo i criteri stabiliti dal DM 18 aprile 2005, eventuali titolari e soci se regolarmente presenti nel libro paga dell’azienda.
FIR Digitale e FIR Cartaceo
A partire dal 13 febbraio 2025 tutti i FIR attualmente in uso non saranno più validi. Tutti i soggetti che dovranno trasportare rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno utilizzare il nuovo FIR digitale o il FIR cartaceo vidimato digitalmente (vedi guida per la vidimazione online dei FIR cartacei).
Dal 13 febbraio 2026 tutti i soggetti iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il FIR digitale. Per i soggetti non iscritti possono utilizzare il FIR digitale su base volontaria, ma sono obbligati a utilizzare il FIR cartaceo vidimato digitalmente.
Cosa cambia per le Aziende Agricole
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi come per esempio oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche, batterie esauste, fitofarmaci non più utilizzati e loro contenitori, farmaci uso zootecnico scaduti.
Generalmente in ambito agricolo i rifiuti si distinguono in due categorie: rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi. Gli scarti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali.
I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole sono:
- materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);
- imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi – concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
- oli vegetali esausti (CER 200125);
- fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (vari CER);
- pneumatici usati (CER 160103);
- contenitori di fitofarmaci bonificati (CER 150102, 150104, 150105, 150106, 150107);
- scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole (vari CER).
I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:
- oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
- batterie esauste (CER 160601*);
- veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*);
- fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
- contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
- farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).
Attività Commerciali e Settore Terziario
Le attività quali centri estetici, parrucchieri e servizi personali sono esonerati dall’iscrizione solo se producono solo rifiuti non pericolosi. Se invece generano rifiuti pericolosi, come per esempio aghi utilizzati per trattamenti specifici, l’iscrizione al RENTRI diventerebbe obbligatoria.
Banche, palestre e altre attività terziarie devono iscriversi solo se producono rifiuti pericolosi.
Cantieri Reti Fognarie
Le aziende impiegate nell’attività di manutenzione delle reti fognarie devono iscriversi al RENTRI sia come produttori che trasportatori, entro il 13 febbraio 2025.
Cantieri Temporanei: SI o NO?
SI
Nei cantieri dove si producono rifiuti speciali pericolosi, come solventi o materiali contaminati da amianto. Ad esempio una ditta edile impegnata nella demolizione di edifici contenenti amianto deve registrare tali rifiuti nel sistema RENTRI per garantirne la tracciabilità.
NO
Nei cantieri dove si producono rifiuti speciali non pericolosi come per esempio rifiuti derivante dall’attavità di costruzione e demolizione non c’è l’obbligo dell’iscrizione a prescindere dal numero di dipendenti. Vige solo l’obbligo della vidimazione digitale del FIR dal 13 febbraio 2025
Centri di Raccolta
I Centri di Raccolta hanno l’obbligo di trasmettere mensilmente al RENTRI i dati relativi ai rifiuti pericolosi. Utilizzare FIR digitale dal 13 febbraio 2026. Per i rifiuti non pericolosi, è richiesta solo la vidimazione del FIR dal 13 febbraio 2025